STATUTO
SOCCORSO AMBULANZA
RONCADELLE CASTEL MELLA O.D.V.

(aggiornato anno 2024)

Art.1 - Denominazione

È costituita fra coloro che prestano gratuitamente e volontariamente, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i., la propria opera secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento, L’Organizzazione di Volontariato denominata Soccorso Ambulanza Roncadelle-Castel Mella O.D.V. o, in forma abbreviata, “S.A.R.C.” con sede in via C.A. Dalla Chiesa n° 12 nel comune di Roncadelle (Brescia).

L’associazione assume come emblema il simbolo internazionale di soccorso (DM n° 553 del 17/12/1987 p.t. 3.2 ALL.) con sovrapposta la scritta in rosso “SOCCORSO AMBULANZA RONCADELLE-CASTEL MELLA”.

L’Organizzazione di Volontariato Soccorso Ambulanza Roncadelle-Castel Mella O.D.V. acquisirà personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 comma 1 e successivi del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i.,

Art.2 - Statuto

Il S.A.R.C. fonda la sua attività istituzionale ed associativa, che si basa sui dettami dello statuto e del Regolamento, sui principi democratici costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

È apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazione di sesso, razza, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro.

Art.3 - Finalità

Il S.A.R.C. non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

  1. Interventi e prestazioni sanitarie;
  2. Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  3. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
  4. Organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali,di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
  5. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;
  6. Propagandare il concetto prettamente umanitario del ruolo del volontario come strumento di solidarietà sociale attraverso prestazioni personali volontarie e gratuite nell’attività assistenziale;
  7. Riunire volontari che effettuino attività di trasporto di infermi e feriti con ambulanza od appositi mezzi;
  8. Promuovere lo svolgimento di studi e attività di informazione mediante la realizzazione e la promozione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento e riqualificazione con particolare riferimento allo sviluppo delle attività di supporto ai servizi socio-assistenziali;

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 03/07/2017 e s.m.i., l’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Art.4 – Patrimonio

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il S.A.R.C. trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. eredità, donazione e legati;
  2. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  3. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  6. erogazioni liberali;
  7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi ecc.);
  8. al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’O.D.V., non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'O.D.V., a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’O.D.V. ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l’Amministratore ed il Consiglio Direttivo redigono il bilancio e lo sottopongono all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile. Copia del bilancio verrà messa a disposizione di tutti gli associati unitamente alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i., prestate, l’O.D.V. può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell’ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo del S.A.R.C. dovrà documentare adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle “attività diverse” di cui all’art. 6 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i.

Art. 5 – Modifiche Statuto e Regolamento

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Soci riunita in seduta Straordinaria, esse sono valide se assunte con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La registrazione delle modifiche sarà effettuata con scrittura privata regolarmente depositata all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Le modifiche al Regolamento sono deliberate dall’Assemblea dei Soci riunita in seduta Straordinaria, esse sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Se leggi dello Stato o Regionali, comunque emanate da Enti preposti, rendessero necessaria la modifica o l’aggiunta di articoli del Regolamento, questa potrà essere effettuata senza la dovuta delibera dell’Assemblea.

Art. 6 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’O.D.V. può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria. Esso è valido se assunto da almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto. L’eventuale residuo attivo sarà devoluto ad Enti del Terzo settore regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e con il codice TS operanti nei territori di Roncadelle e Castel Mella scelti dall’Assemblea medesima.

Art. 7 - Soci

Sono Soci del S.A.R.C. tutti coloro che, condividendo gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto, ne fanno richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell’Associazione.

I requisiti, modalità e tipologie delle attività che i soci possono svolgere sono disciplinate dal Regolamento e dalle norme di riferimento. Il numero degli aderenti è illimitato. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L’ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, come meglio specificato nel Regolamento. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci.

Art. 8 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, del Regolamento e deliberazioni adottate dagli organi del S.A.R.C.;

L’esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo seguendo le modalità specificate nel Regolamento.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo che ne prende atto nella sua prima riunione utile, con modalità previste dal Regolamento.

Art. 9 – Organi dell’Associazione

Organi del S.A.R.C. sono:

  • Assemblea dei Soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente;
  • Organo di controllo;
  • Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - Assemblea

L’Assemblea del S.A.R.C. è formata da tutti i Soci volontari, come definiti nel Regolamento, in forza al momento della convocazione. I Soci sono convocati almeno una volta all’anno in Assemblea Ordinaria e in Assemblea Straordinaria secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Perché l’Assemblea generale dei soci, sia essa Ordinaria che Straordinaria, sia valida in prima convocazione, occorre la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti, fermo restando quanto stabilito dagli art. 5 e 6.

L’Assemblea decide a maggioranza relativa. Ogni Socio ha diritto ad un voto; ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

La convocazione e la votazione vengono fatte secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

L’Assemblea Ordinaria delibera sul bilancio, sul bilancio preventivo e sulle relative modifiche; elegge i componenti del Consiglio Direttivo (Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e le cariche di responsabilità come disciplinate dal Regolamento), i componenti dell’Organo di Controllo (quando richiesto) ed i probiviri secondo le modalità stabilite dal Regolamento; delibera, inoltre, su ogni argomento proposto dal Consiglio Direttivo inserito nell’Ordine del Giorno della convocazione. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, del Regolamento e sullo scioglimento del S.A.R.C.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il S.A.R.C. è amministrato dal Consiglio Direttivo composto da 9 membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, subentrerà il primo dei non eletti come stabilito nel Regolamento.

Il Consiglio Direttivo è l’organo che esegue i deliberati dell’Assemblea, inoltre:

  • elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e le cariche di responsabilità come disciplinate dal Regolamento ove, a tali nomine, non abbia provveduto direttamente l’Assemblea dei Soci come previsto dal Regolamento; ogni consigliere può ricoprire una delle cariche di responsabilità previste dal Regolamento o dal Consiglio Direttivo; se il consigliere non accetta l’incarico per il quale si era candidato e quindi votato dall’assemblea, verrà sostituito seguendo la procedura descritta nel Regolamento;
  • formula il bilancio ed il bilancio di previsione, i programmi d’azione e provvede all’amministrazione;
  • decide sull’ammissione e sulla cancellazione dei Soci in base a quanto stabilito dal Regolamento, fissandone gli eventuali provvedimenti disciplinari e menzioni meritorie;
  • per casi d’urgenza o eventi eccezionali decide anche su argomenti riservati all’Assemblea generale dei Soci, salvo sottoporre a ratifica le relative deliberazioni;
  • nomina il Medico responsabile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo le modalità stabilite dal Regolamento, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Per la validità della riunione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri; nella votazione palese in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute decadono dall’incarico e verranno sostituiti seguendo la procedura descritta nel Regolamento.

I Consiglieri possono scegliere tra i Soci, a loro insindacabile discrezione, uno o più collaboratori che li assistano nell’espletamento delle loro mansioni come stabilito dal Regolamento

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’O.D.V. davanti a tutti gli organi dello Stato e del S.A.R.C. Presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee. Ha la sovraintendenza su tutte le attività svolte dai singoli Consiglieri e su tutti i Soci.

In caso di assenza, impedimento o quando previsto dal Regolamento, il Presidente è sostituito dal VicePresidente.

Art. 13 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ed esercita tutti i poteri che a questi sono riconosciuti dal presente Statuto e dai Regolamenti ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 14 – Il Segretario

Il Segretario controlla il funzionamento del servizio di segreteria. Procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta.

Art.15 – Medico Responsabile

Il Medico responsabile svolge le attività stabilite dai dettami delle leggi o regolamenti emanati dagli enti preposti e da quanto stabilito dal Regolamento S.A.R.C.

Art. 16 - Organo di controllo

L’Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. L’Assemblea, qualora siano superati per due esercizi consecutivi i requisiti previsti dall’art. 30 D.Lgs. n. 117/2017, deve nominare un Organo di Controllo. I componenti dell’Organo di Controllo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e la scadenza del loro mandato coincide con quella del Consiglio Direttivo e, nei casi previsti dall'art.30 D.Lgs. n. 117/2017, almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. L’Organo di Controllo, alla sua prima riunione, nomina il suo Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. L’Organo di Controllo si riunisce almeno trimestralmente, controlla l’amministrazione dell’associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e, nei casi di nomina obbligatoria, svolge le funzioni di cui all'art.30 D.Lgs. n. 117/2017. Ogni componente della commissione può effettuare anche individualmente ispezioni e controlli; l’Organo di controllo deve verificare almeno una volta all’anno la consistenza della cassa e della tesoreria. I componenti dell’Organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L’Organo di controllo delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il resoconto morale e finanziario. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto, del regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e monitora altresì l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, verifica altresì il bilancio predisposto dall’amministratore e dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all’Assemblea degli associati.

Collegio dei Revisori: Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall’art. 31 del D.Lgs.117/2017 l’Assemblea, nomina un Collegio dei Revisori o un Revisore unico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs.117/2017. All’atto dell’insediamento del Collegio dei Revisori dei conti, l’Organo di controllo cessa dalle proprie funzioni di controllo contabile e finanziario.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto con le modalità previste dal precedente articolo 10, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Probiviri ha mandato di giudicare, secondo le norme di diritto e secondo equità, riunendosi in conferenza in numero non inferiore a tre membri, circa il comportamento dei Soci in tema di disciplina associativa e su qualsiasi contrasto possa insorgere fra gli iscritti e gli organi dell’O.D.V..

I probiviri durano in carica tre anni; nel caso di anticipata scadenza del Consiglio Direttivo, la scadenza del loro mandato sarà quella del Consiglio Direttivo di nuova elezione.

Tutti i membri del collegio sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente, al quale spetta l’incarico di convocare il collegio stesso e di redigere il verbale delle riunioni.

Il proboviro supplente sostituisce, anche solo temporaneamente, il membro effettivo del collegio impossibilitato a svolgere il proprio incarico, ovvero che venga a trovarsi in conflitto d’interesse. In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Collegio, subentrerà al suo posto il primo dei supplenti e, al posto di quest’ultimo, come supplente, il primo dei non eletti, con modalità previste dal Regolamento.

Art. 18 – Autonomia Amministrativa

Il S.A.R.C. gode della propria autonomia amministrativa. In sede di Assemblea non possono essere approvati bilanci di previsione che presentino un disavanzo o nei quali le entrate non siano ragionevolmente presunte. L’Assemblea è tenuta quindi ad apportare al bilancio di previsione le varianti che ne consentano l’approvazione. Nel caso in cui l’O.D.V., dovendo affrontare spese pluriennali, debba produrre un bilancio di previsione in disavanzo, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di prevederne le relative coperture e richiedere preventiva autorizzazione all’Assemblea. In particolare, senza la preventiva autorizzazione dell’Assemblea, non possono essere assunti mutui od obbligazioni esulanti l’ordinaria amministrazione. In caso contrario, le conseguenti responsabilità patrimoniali faranno esclusivo carico alle persone fisiche che avessero contratto l’obbligazione.

Art. 19 – Norme di Rinvio

Il Regolamento detta norme specifiche per l’attuazione del presente Statuto, particolarmente in ordine al settore tecnico, organizzativo, amministrativo e sanitario. Tali norme saranno vincolanti per tutta l’O.D.V..

Per quanto qui non contemplato si rinvia al Regolamento, al D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i. ed alle altre leggi in materia.